(Allegato)
                                                             Allegato 
Accordo di cooperazione culturale e  di  istruzione  tra  il  Governo
  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia. 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il   Governo   della
Repubblica di Serbia qui di seguito denominati le «Parti Contraenti», 
    Spinti dal desiderio  di  sviluppare  e  intensificare  i  legami
d'amicizia tra i due Paesi; 
    Animati da mutuo desiderio di rafforzare la  cooperazione  tra  i
rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione; 
    Convinti  che  gli  scambi  e   la   collaborazione   nei   campi
summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e
comprensione fra i popoli italiano e serbo; 
    Convinti che i predetti scambi e  collaborazioni  possano  essere
ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Ministeri,
istituzioni  culturali  e  di  istruzione,  nonche'  tra  Regioni  ed
Amministrazioni locali dei due Stati; 
    Consapevoli  inoltre   dello   sviluppo   sempre   piu'   intenso
dell'integrazione sia a  livello  europeo  che  regionale,  le  Parti
Contraenti si impegnano a ricercare  forme  di  collaborazione  anche
nell'ambito del programmi  dell'Unione  Europea,  dell'UNESCO  e  del
Consiglio  d'Europa,  nonche'  nell'ambito   dell'Iniziativa   Centro
Europea  in  particolare  e  di  altri  Organismi  Internazionali   e
Regionali,  al  fine  di  promuovere  ed   incoraggiare   un'adeguata
partecipazione a tali programmi, 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
 
                              Finalita' 
 
    Lo scopo del presente  accordo  e'  di  realizzare  programmi  ed
attivita' comuni atti a favorire la  collaborazione  culturale  e  di
istruzione. 
 
                             Articolo 2 
 
 
                      Settori di collaborazione 
 
    Ciascuna delle Parti sviluppera' e favorira' particolarmente: 
      la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione; 
      la  cooperazione  per  la  tutela  del  patrimonio   culturale,
artistica ed archeologico; 
      la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli  istituti  di
istruzione e di istruzione superiore, di alta  formazione  artistica,
incluse le istituzioni musicali e coreutiche dei due Stati; 
      la cooperazione nel settore artistico, mediante gli  scambi  di
artisti, professionisti del settore artistico,  esperti  e  studiosi,
docenti e studenti universitari; 
      la cooperazione in campo editoriale, verranno  incoraggiate  in
particolare la traduzione e  la  pubblicazione  di  opere  letterarie
dell'altra Parte contraente; 
      la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella  fra
gli Enti televisivi e radiofonici dei due Stati; 
      la  cooperazione  nel  settore  della  protezione  dei  diritti
d'autore e dei diritti connessi  fra  le  rispettive  amministrazioni
competenti per materia; 
      la   cooperazione   in   campo   bibliotecario,   librario   ed
archivistico. 
 
                             Articolo 3 
 
 
             Collaborazione nel settore dell'istruzione 
 
    Le Parti  Contraenti  favoriranno  la  cooperazione  nel  settore
dell'istruzione, stimolando una migliore  comprensione  ed  una  piu'
profonda  conoscenza  dell'arte,  della  cultura  e  del   patrimonio
linguistico  ed  archeologico  dei  due  Paesi.   Esse   l'attueranno
attraverso: 
      a) l'insegnamento  della  lingua,  della  letteratura  e  della
cultura dell'altra Parte; 
      b) la cooperazione per la formazione di  docenti  della  lingua
dell'altra Parte; 
      c)  l'invio  di  lettori  nell'altro  paese,   in   regime   di
reciprocita',   nonche'   ai    fini    del    rispettivo    sviluppo
dell'insegnamento e della  ricerca  nel  campo  dell'italianistica  e
della serbistica; 
      d) lo scambio di assistenti di  lingua  italiana  e  di  lingua
serba presso le rispettive scuole secondarie superiori; 
      e) la concessione, in  regime  di  reciprocita',  di  borse  di
studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento
di studi e ricerche; 
      f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi  organismi
universitari,    attraverso    l'intensificazione     di     progetti
inter-universitari,  lo  scambio  di  docenti  e  ricercatori  e   la
realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse; 
      g) lo studio comparativo  dei  metodi  e  programmi  didattici,
universitari e di alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreica,
auspicando altresi' forme di cooperazione tra Atenei per  l'eventuale
rilascio di titoli congiunti e  la  conclusione  di  accordi  per  il
reciproco  riconoscimento  di  titoli  e   di   periodi   di   studio
universitari; 
      h) lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  istituzioni  della
formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del
design, al fine di realizzare progetti  congiunti  a  sostegno  della
mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione; 
      i) l'estensione dei programmi di scambio di  docenti  esistenti
tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria, secondaria  che
ne facciano richiesta; 
      j) lo sviluppo di scambi di  informazioni  e  di  pubblicazioni
scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue
dei due Paesi; 
      k) la cooperazione  nell'ambito  dei  metodi  e  dei  materiali
didattici; 
      l) gli scambi e i contatti  diretti  tra  istituti  scolastici,
specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti. 
 
                             Articolo 4 
 
 
                        Patrimonio culturale 
 
    Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera'  il  restauro  e  la
fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela  e  dello
studio del patrimonio culturale, archeologico e  paesaggistico;  esse
promuoveranno     altresi'     la     qualita'     dell'architettura,
dell'urbanistica e dell'arte contemporanea. 
    Le  Parti  Contraenti  presteranno  particolare  attenzione  alla
ricerca storica, alla protezione,  manutenzione  e  segnalazione  dei
monumenti serbi in Italia e dei monumenti italiani in Serbia. 
 
                             Articolo 5 
 
 
                         Istituti di Cultura 
 
    Ciascuna delle Parti  contraenti  sosterra'  nella  misura  delle
proprie disponibilita', l'attivita' degli Istituti di Cultura e delle
rispettive  sezioni,  nonche'  dei  Comitati  della  Societa'   Dante
Alighieri,  promuovendo  il  loro  funzionamento  conformemente  alla
legislazione vigente nel Paese ove essi operano. 
 
                             Articolo 6 
 
 
                      Collaborazione artistica 
 
    Ciascuna delle Parti Contraenti favorira' ogni forma  di  scambio
culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed
ulteriore avvicinamento fra i due Paesi. 
    A tale scopo esse promuoveranno in particolare modo: 
      a) l'organizzazione di manifestazioni culturali  ed  artistiche
nei   piu'   svariati   settori:   letteratura,   arti    figurative,
architettura,  arti  sceniche,  musica,  danza,  teatro,  cinema   ed
audiovisivo; 
      b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici,
festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico; 
      c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a)  e  b)
del presente articolo, le Parti si impegnano a favorire la  mobilita'
e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali; 
      d) La Commissione Mista, prevista al  successivo  Articolo  15,
potra' predisporre proposte atte a  favorire,  secondo  il  principio
della reciprocita', l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a
musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati. 
 
                             Articolo 7 
 
 
                    Collaborazione nell'editoria 
 
    Le Parti Contraenti favoriranno la  traduzione  e  l'edizione  di
opere  letterarie  e  scientifiche,  con  particolare  riguardo  alle
scienze umane, archeologiche e sociali. 
 
                             Articolo 8 
 
 
                Collaborazione nel settore dei media 
                 e delle produzioni radio-televisive 
 
    Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel  campo  dei
media, ed in particolare ogni forma di collaborazione  fra  gli  Enti
televisivi e radiofonici dei due Paesi. 
 
                             Articolo 9 
 
 
        Collaborazione per il contrasto al traffico illecito 
                          di beni culturali 
 
    Le  Parti  Contraenti  si  impegnano  a  realizzare  una  stretta
cooperazione,  nelle  azioni  di  prevenzione  ed  eliminazione   del
traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed
altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico
ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita'
di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al
fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito. 
    Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva  legislazione
nazionale,   nel   rispetto   degli   obblighi   della    Convenzione
Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione  degli
Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento  di
Proprieta' di Beni Culturali e tenendo in considerazione  i  principi
della Convenzione UNIDROIT del 1995  sui  Beni  Culturali  Rubati  ed
Illecitamente Esportati  e  degli  altri  Accordi  internazionali  in
materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono. 
    Le Parti Contraenti si impegnano  altresi'  a  collaborare  nella
protezione del patrimonio culturale subacqueo, secondo le  rispettive
legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei
principi della  Convenzione  Internazionale  UNESCO  del  2001  sulla
Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. 
 
                             Articolo 10 
 
 
                 Diritti d'autore e Diritti connessi 
 
    Le Parti Contraenti si impegnano  a  rafforzare  la  cooperazione
bilaterale nel  settore  della  protezione  dei  diritti  d'autore  e
diritti connessi. 
 
                             Articolo 11 
 
 
                       Biblioteche ed Archivi 
 
    Le due Parti  Contraenti  incentiveranno  la  collaborazione  nel
campo  dell'informatica  bibliotecaria,  promuoveranno   i   contatti
diretti tra le biblioteche ed archivi, nonche' lo  scambio  reciproco
di specialisti e di pubblicazioni informative. 
 
                             Articolo 12 
 
 
                   Settore giovanile e dello Sport 
 
    Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i  programmi
di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta  cooperazione
e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. 
 
                             Articolo 13 
 
 
           Collaborazione con Enti territoriali e Regioni 
 
    Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli  scambi  e  le
collaborazioni tra le Autorita' locali  e  regionali  dei  rispettivi
Paesi, secondo la legislazione vigente. 
 
                             Articolo 14 
 
 
                            Diritti Umani 
 
    Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel
settore  dei  diritti  umani,  in  particolare  contro  il  razzismo,
l'intolleranza  e  le  altre  forme  di  discriminazione.  Le   Parti
promuoveranno l'organizzazione di conferenze,  seminari,  cosi'  come
attivita'  specifiche,  per  favorire  le  relazioni  fra  competenti
autorita' nazionali e locali in questo settore. 
 
                             Articolo 15 
 
 
                          Commissione Mista 
 
    In vista dell'applicazione del presente  Accordo,  le  due  Parti
istituiranno una  Commissione  Mista  culturale  e  per  l'istruzione
incaricata di esaminare il progresso della cooperazione  culturale  e
per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi  pluriennali,
che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del
presente Accordo. 
    La Commissione Mista  potra'  sottoporre  all'approvazione  delle
rispettive Autorita' competenti  le  modifiche  al  presente  Accordo
ritenute necessarie. Le  modifiche  cosi'  concordate  entreranno  in
vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti. 
    Tale Commissione, si riunira' alternativamente nelle capitali dei
due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. 
 
                             Articolo 16 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno  del  mese
successivo  alla  data  della  ricezione  della  seconda  delle   due
notifiche  con  cui  le  Parti  Contraenti  si   saranno   comunicate
ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne di ratifica all'uopo previste. 
    Con l'entrata in vigore del presente Accordo  decadra',  a  tutti
gli  effetti  l'Accordo  Culturale  fra  Repubblica  italiana  e   la
Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmata  il  3  dicembre
1960 a Roma. 
 
                             Articolo 17 
 
 
              Modifiche e Soluzione delle controversie 
 
    Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi  momento.
Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle  Parti  Contraenti,
entreranno in vigore  secondo  le  modalita'  stabilite  per  le  vie
diplomatiche. 
    Ogni  controversia  sorta  fra  le  Parti   Contraenti   riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato. 
 
                             Articolo 18 
 
 
                         Durata e validita' 
 
    Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso  potra'  essere
denunciato, a mezzo di notifica, in  qualsiasi  momento  da  ciascuna
delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avra'  effetto  dopo
sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa. 
    La  denuncia   del   presente   Accordo   non   influira'   sulla
realizzazione dei programmi avviati  ai  sensi  dello  stesso,  salvo
quanto diversamente stabilito dalle Parti. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti  delle   Parti
Contraenti, debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno
firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. 
      Fatto a Roma il 13 novembre 2009, in due originali,  in  lingua
italiana e serba, tutti e due facenti ugualmente fede. 
 
                              p. Il Governo della Repubblica italiana 
p. Il Governo della Repubblica di Serbia