Art. 2 Caratteristiche tecniche 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in: a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessita', cosi' come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto; b) veicoli adibiti alle attivita' di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1; c) veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1. 2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza. 3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.