Art. 2 
 
 
                      Caratteristiche tecniche 
 
  1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in: 
    a)  autoambulanze  veterinarie,  destinate  al  soccorso   o   al
trasporto  degli  animali  in  stato  di   necessita',   cosi'   come
disciplinato  dal  successivo  articolo  6,  dotate   di   specifiche
attrezzature di assistenza e di trasporto; 
    b) veicoli adibiti alle attivita'  di  protezione  animale  o  di
vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1; 
    c)  veicoli  in   disponibilita'   degli   enti   proprietari   e
concessionari delle autostrade della categoria  internazionale  M1  o
N1. 
  2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla  loro
massa  complessiva  a  pieno  carico,  devono  essere  conformi  alle
caratteristiche  tecniche  previste  nell'allegato  1   al   presente
regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui
al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi  alle  pertinenti
prescrizioni  tecniche  previste  per  la  rispettiva  categoria   di
appartenenza. 
  3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  gli  aspetti  che
attengono alla sicurezza della circolazione  stradale,  individua  le
attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i  requisiti
del personale adibito  al  soccorso  e  al  trasporto  degli  animali
nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento
di cui il personale deve disporre.