Art. 5 
 
 
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e  di  segnalazione
                               visiva 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del  codice  della  strada,
l'uso  dei  dispositivi  acustici  supplementari  di  allarme   e   i
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di  animali,
i  quali  debbano  essere  trasferiti  verso  strutture   veterinarie
autorizzate sia pubbliche che private in ragione del  loro  stato  di
necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed  a  condizione
che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da  parte  di  un
medico veterinario ovvero, in caso contrario, un  medico  veterinario
abbia successivamente accertato lo stato di  necessita'  dell'animale
soccorso o trasportato. 
  2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito: 
    a) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera a), esclusivamente  per  l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto inerenti la protezione  animale  o  la  vigilanza
zoofila; 
    b) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 2, lettera b), a  condizione  che  siano  condotti  da  guardie
particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli  55  e  57  del
codice   di   procedura   penale,   ed   esclusivamente    al    fine
dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6  della  legge
20 luglio 2004, n. 189; 
    c) ai conducenti dei veicoli di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), a condizione che  siano  impiegati  per  il  recupero  di
animali, anche  in  stato  di  necessita',  cosi'  come  disciplinato
all'articolo  6,  che  costituiscano  intralcio  o  pericolo  per  la
circolazione stradale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
          di procedura penale: 
              «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.  La
          polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
          prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati  a
          conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli
          atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di   prova   e
          raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione
          della legge penale. 
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria. 
              3. Le funzioni indicate nei commi 1  e  2  sono  svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.». 
              «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1.  Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,   sono
          ufficiali di polizia giudiziaria: 
                a)  i  dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
                b)  gli  ufficiali  superiori   e   inferiori   e   i
          sottufficiali dei carabinieri, della  guardia  di  finanza,
          degli agenti di custodia e del corpo forestale dello  Stato
          nonche' gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze  di
          polizia   ai   quali   l'ordinamento    delle    rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita'; 
                c) il sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede  un
          ufficio della polizia di Stato ovvero un comando  dell'arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza. 
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
                a) il personale  della  polizia  di  Stato  al  quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita'; 
                b) i carabinieri, le guardie di finanza,  gli  agenti
          di  custodia,   le   guardie   forestali   e,   nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza,  le  guardie  delle
          province e dei comuni quando sono in servizio. 
              3.  Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti   di   polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo le rispettive attribuzioni, le persone  alle  quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'articolo 55.».