Art. 5 Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva 1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessita' dell'animale soccorso o trasportato. 2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresi' consentito: a) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila; b) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189; c) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale: «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.». «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».