Art. 7 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. Al fine di consentire agli organi di polizia  stradale,  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del codice della strada,  di  accertare  il
regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e
dei  dispositivi  supplementari  di  segnalazione   visiva   a   luce
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177,  comma  1,  del  codice
della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a),  sono  tenuti  ad  esibire  la  richiesta  scritta  di
soccorso o  di  trasporto  ovvero,  in  mancanza,  la  certificazione
relativa  allo  stato   di   necessita'   dell'animale   soccorso   o
trasportato, rilasciate da un  medico  veterinario.  In  quest'ultimo
caso, si applica la procedura di cui al comma 2. 
  2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi  di
cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non  possa
essere  immediatamente  effettuato  ovvero  sia   impedito   o   reso
eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche  circostanze  di
luogo o di tempo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente
accertatore  invita,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 180, comma 8, codice della strada,  l'intestatario  del
veicolo ad esibire, entro il termine  di  trenta  giorni,  decorrenti
dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta  di  soccorso  o  di
trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di  necessita'
dell'animale  soccorso  o  trasportato,  rilasciate  da   un   medico
veterinario. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della
          strada: 
              «Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell' ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'
          ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale delle Ferrovie dello Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni e limitatamente  alle  violazioni  commesse  nell'
          ambito  dei  passaggi  a  livello  dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell' ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti dal Ministero  della  marina  mercantile,  nell'
          ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
                3-bis. I servizi di scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  180  del  codice
          della strada: 
              «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) 
              Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione  e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
                a) la carta  di  circolazione  o  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti." 
              «(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) 
              Art.180 (Possesso dei documenti di  circolazione  e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
                a)  la  carta  di  circolazione,  il  certificato  di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'articolo 115, comma 2; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. Il conducente di ciclomotore deve avere con  se'  il
          certificato di circolazione del veicolo, il certificato  di
          idoneita'  alla  guida  ove  previsto  e  un  documento  di
          riconoscimento. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».