(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                      Caratteristiche tecniche 
                   delle autoambulanze veterinarie 
 
1. Caratteristiche generali. 
  1.1 Le autoambulanze veterinarie,  in  relazione  alla  loro  massa
complessiva a pieno carico e al numero dei  posti  a  sedere,  devono
essere conformi alle norme applicabili, alla  data  di  presentazione
delle  domande  di  omologazione  ovvero  di  approvazione  in  unico
esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2; 
  1.2  La  tara  delle  autoambulanze  veterinarie,  oltre  a  quanto
definito dalla normativa vigente  per  la  generalita'  dei  veicoli,
comprende  anche   tutta   l'attrezzatura   fissa   necessaria   allo
svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per
il  trasporto  ed  il  contenimento  degli  animali   quali   gabbie,
trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed  eventuali  serbatoi
fissi d'acqua e loro contenuto). 
  1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate: 
    di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente; 
    di almeno una porta su una fiancata,  con  esclusione  di  quelle
d'accesso alla cabina, nonche'  una  porta  posizionata  sulla  parte
posteriore del veicolo stesso; 
    di un vano  sanitario,  avente  le  caratteristiche  indicate  al
successivo punto 2,  confinato  e  separato  dalla  cabina  di  guida
mediante divisorio  inamovibile,  destinato  all'alloggiamento  delle
attrezzature di soccorso e trasporto. 
2. Compartimento sanitario. 
  Le  autoambulanze  veterinarie   devono   essere   dotate   di   un
compartimento sanitario  separato  dalla  cabina  di  guida  mediante
divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello  a
chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o  sportello  e'
ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza. 
  Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta  posteriore  ad
una o due ante di  lunghezza  massima  possibile  in  relazione  alla
struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso
agli animali in stato di necessita'. 
  Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed  insonorizzato
e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo,  autoestinguente
e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto  a
disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti
di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e  deve
essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture  di  rivestimento
devono essere arrotondate, sagomate e prive  di  spigoli  vivi.  Deve
essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione. 
  Le dimensioni  minime  interne  del  compartimento  sanitario,  con
esclusione di attrezzature ed arredi sono: 
    lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; 
    larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; 
    altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m. 
  Eventuali posti a  sedere  nel  comparto  sanitario  devono  essere
realizzati con sedili ancorati  al  veicolo,  che  devono  avere  una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40  cm  e  devono  essere
provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili. 
3. Segni distintivi. 
  3.1. Le autoambulanze  veterinarie  possono  essere  dotate  di  un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177  del  codice  della
strada. 
  3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco  e
devono essere dotate di  una  fascia  di  pellicola  retroriflettente
vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm,
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche' nella parte
interna delle ante della porta posteriore. 
  3.4.  Nella  parte  anteriore  delle  autoambulanze   deve   essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2.,  la  scritta
AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare  con
dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm. 
  3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere  riportata,
in forma chiaramente individuabile, la  denominazione  dell'ente  che
abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo. 
4. Accessori. 
  Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di  2  estintori:
uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.