Art. 2 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2010/41/UE  del  7
  luglio 2010,  sull'applicazione  del  principio  della  parita'  di
  trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano  un'attivita'
  autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  "e  alle  imprenditrici
agricole a titolo principale" sono sostituite dalle  seguenti:  "alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di  cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni"; 
    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca  marittima
e delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi  antecedenti  la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto, una indennita' giornaliera pari  all'80  per  cento  della
misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo  10
della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente  adeguato  in
base alle disposizioni vigenti.»; 
    c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1  si  applica,
altresi', alle persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale
esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca
marittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 
      2) al comma 2, le parole "di cui al comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis". 
  2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis,  del
decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive
modificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne. 
  3. Al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Agli  organismi  di  parita'  previsti  dal   presente
decreto, nonche' da altre disposizioni normative  vigenti  spetta  il
compito  di  scambiare,  al  livello  appropriato,  le   informazioni
disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma".