Art. 2 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano un'attivita' autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni"; b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresi', alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis". 2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. 3. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto, nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»; b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attivita' autonoma".