Art. 8 
 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23-sexies: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013"; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il
Ministero e' altresi' autorizzato a  sottoscrivere,  oltre  i  limiti
indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di
nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma  monetaria,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4."; 
    b) all'articolo 23-septies: 
      1) al  comma  1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:
"L'Emittente comunica al Ministero la data in cui  intende  procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo  23-novies,
comma 1."; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies."; 
    c) all'articolo 23-octies: 
      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del
Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'
deliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o
straordinari."; 
      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'
risulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione
dell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre
disposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della
remunerazione determina un inadempimento al contratto."; 
    d) all'articolo 23-novies: 
      1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti: "quindici giorni"; 
      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari  nel  patrimonio  di
vigilanza;"; 
      3) al comma 3 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Nel
termine di cui  al  comma  2  la  Banca  d'Italia  rilascia  altresi'
l'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."; 
    e) all'articolo 23-decies: 
      1) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza  del
risultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve
obbligatorie."; 
      2) al comma 4, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio,  come
definito al  comma  3,  sono  corrisposti  mediante  assegnazione  al
Ministero del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
Finanziari  di  nuova  emissione  o  di  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione valutate al valore di mercato."; 
    f) all'articolo 23-undecies: 
      1) al comma 2, le parole:  "quindici  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dieci giorni"  e  le  parole:  "dieci  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque giorni"; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il  seguente:  "2-bis.  Qualora
non sia  possibile  procedere  mediante  le  ordinarie  procedure  di
gestione  dei  pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari  nei  termini  stabiliti,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".