Art. 8 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23-sexies: 1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013"; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero e' altresi' autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4."; b) all'articolo 23-septies: 1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1."; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies."; c) all'articolo 23-octies: 1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari."; 2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto."; d) all'articolo 23-novies: 1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"; 2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;"; 3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."; e) all'articolo 23-decies: 1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie."; 2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato."; f) all'articolo 23-undecies: 1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni"; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".