Art. 10
1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla
annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui
all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di
contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi'
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi
anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».