Art. 19 
 
  1. L'articolo 64 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 64. - Sulla revoca  dell'amministratore,  nei  casi  indicati
dall'undicesimo  comma  dell'articolo  1129  e   dal   quarto   comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale  provvede  in  camera  di
consiglio,  con  decreto  motivato,   sentito   l'amministratore   in
contraddittorio con il ricorrente. 
  Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto  reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla  notificazione
o dalla comunicazione».