Art. 12 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2013, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  delle  amministrazioni  interessate,  in
termini di residui, competenza e cassa,  ai  sensi  dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  per  l'anno  finanziario  2013,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
al capitolo 2827 del  programma  «Fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2013,
ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  per  il  medesimo  anno,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche' dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   885/2006   della
Commissione, del 21 giugno 2006. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per  l'anno  finanziario  2013  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello  Stato
in virtu' di accordi  di  programma,  convenzioni  e  intese  per  il
raggiungimento di finalita' comuni in materia  di  lotta  contro  gli
incendi  boschivi,  sicurezza  pubblica,  monitoraggio  e  protezione
dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e  tutela  delle
riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa  la
salvaguardia  della  biodiversita'  anche  attraverso  la  vivaistica
sperimentale per la conservazione delle risorse  genetiche  forestali
nazionali. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2013,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello  Stato  dal  CONI  e  da
altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del
personale del Corpo forestale dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela  e
conservazione  della  fauna  e  della  flora  e  salvaguardia   della
biodiversita'» della missione  «Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  somme   di
pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute  dalla  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  individuate  d'intesa  con  il
medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione  di
enti vigilati dal medesimo Ministero. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre
          1991, n. 394,  e  successive  modificazioni  (Legge  quadro
          sulle aree protette): 
              "31. Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva
          naturale. 
              1. Fino alla riorganizzazione,  ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 18 maggio 1989, n. 183 ,  del  Corpo  forestale
          dello Stato, le riserve naturali statali sono  amministrate
          dagli attuali organismi  di  gestione  dell'ex  Azienda  di
          Stato  per  le  foreste  demaniali.  Per  far  fronte  alle
          esigenze  di  gestione  delle  riserve   naturali   statali
          indicate nel  programma,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ed in attesa  della
          riorganizzazione di cui all'art. 9 della  citata  legge  n.
          183 del 1989  ,  la  composizione  e  le  funzioni  dell'ex
          Azienda di Stato possono essere  disciplinate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  emanarsi  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per  l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  legge
          5 aprile 1985, n. 124. 
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  delle   finanze,
          trasmette al Comitato l'elenco delle  aree  individuate  ai
          sensi del decreto ministeriale 20 luglio  1987,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  175
          del  29  luglio  1987,  e  delle  altre  aree   nella   sua
          disponibilita' con la proposta della loro  destinazione  ad
          aree naturali protette nazionali e regionali anche ai  fini
          di un completamento, con particolare riguardo alla  regione
          Veneto  e  alla  regione   Lombardia,   dei   trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. La gestione delle  riserve  naturali,  di  qualunque
          tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che  ricadano
          o vengano a ricadere all'interno dei parchi  nazionali,  e'
          affidata all'Ente parco. 
              4.  Le  direttive  necessarie  per  la  gestione  delle
          riserve naturali statali  e  per  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   scientifici,   educativi   e   di    protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   77   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "77. Compiti di rilievo nazionale. 
              1. Ai sensi dell'art. 1, comma  4,  lettera  c),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59  ,  hanno  rilievo  nazionale  i
          compiti e le funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e
          riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo  Stato
          dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 . 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata." 
              Il decreto legislativo 4 giugno 1997,  n.  143  recante
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. 
              Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154  recante
          "Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003,  n.  38"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2004,  n.
          146. 
              Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100  recante
          "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei  settori
          della pesca e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento
          della vigilanza e del controllo della  pesca  marittima,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003,  n.  38"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno  2005,  n.
          136. 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  24  della
          legge 11 febbraio 1992, n. 157  (Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio): 
              "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
              a) 4 per cento per il  funzionamento  e  l'espletamento
          dei   compiti   istituzionali    del    Comitato    tecnico
          faunistico-venatorio nazionale; 
              b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
          dello Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale  della
          caccia e della conservazione della selvaggina; 
              c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
          riconosciute, in proporzione alla  rispettiva,  documentata
          consistenza associativa." 
              Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,  del
          21 giugno  2006,  recante  modalita'  di  applicazione  del
          regolamento (CE) n.  1290/2005  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda il riconoscimento degli organismi  pagatori  e  di
          altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
          FEASR e' pubblicato nella GU L  171  del  23.6.2006,  pagg.
          90-110. 
              Si riporta il testo degli articoli 12 e  23-quater  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              "Art. 12 Soppressione di enti e societa' 
              1. L'INRAN e'  soppresso  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'art. 11, decreto legislativo n.  454  del  1999.
          Sono attribuite  all'Ente  risi  le  competenze  dell'INRAN
          acquisite nel settore delle sementi elette. Sono  soppresse
          le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. Il personale INRAN  (ex  INCA)  che  al  momento  di
          entrata in vigore del presente decreto svolge  le  funzioni
          trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7,  comma  20,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e' posto in
          mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. Al fine di ridurre la  spesa  di  funzionamento,  di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi resi alle imprese  agricole,  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui  all'art.
          6, comma 3, del regolamento  (CE)  n.  1290  del  2005  del
          Consiglio del 21  giugno  2005  relativo  al  finanziamento
          della politica agricola comune sono  svolte  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
          come  unico  rappresentante  dello   Stato   italiano   nei
          confronti della Commissione europea per tutte le  questioni
          relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE)
          n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. 
              8. Restano  ferme  in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
              9. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          riallocate presso il Ministero per  le  politiche  agricole
          alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto
          previsto  al  comma  12,  la  dotazione  organica  di  AGEA
          attualmente esistente e' ridotta del 50 per  cento  per  il
          personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per  cento
          per  il  personale  dirigenziale  di  seconda   fascia   e,
          conseguentemente,   AGEA   adegua   il   proprio    assetto
          organizzativo. 
              10. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione e'  approvata
          apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento  del
          personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del  1988,
          il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali adegua la propria dotazione organica  sulla  base
          delle unita' di personale effettivamente  trasferito  e  la
          propria organizzazione. 
              11. Il  personale  trasferito  al  Ministero  politiche
          agricole alimentari e  forestali  mantiene  il  trattamento
          previdenziale  nonche'  quello  economico  fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in  cui
          il trattamento economico risulti piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche
          agricole  alimentari  forestali  e'   attribuito   per   la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Il Ministero  subentra  nella  titolarita'  dei
          restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
              12. La consistenza numerica complessiva  del  personale
          di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito  del
          trasferimento di cui al  comma  11  costituisce  il  limite
          massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. 
              13. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli  organi  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, sono: 
              a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri
          di  alta  professionalita'   e   conoscenza   del   settore
          agroalimentare; 
              b) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Il  presidente,  scelto  tra   i   dirigenti   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  e'  designato  dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo. 
              14. Il direttore e' nominato con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata. 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
          statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
          il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
          revisori. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Sono abrogati dalla  data  di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai  commi  7  e  8,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo n. 165 del  1999  incompatibili  con  i
          commi da 1 a 16 del  presente  articolo  e  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del  citato
          decreto legislativo. 
              18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,
          di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
          n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
          delle  politiche  promozionali  di   competenza   nazionale
          nell'ambito della promozione  all'estero  delle  produzioni
          agroalimentari  italiane  e  rendere   piu'   efficaci   ed
          efficienti    gli     interventi     a     favore     della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'art.  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
          assunzionali dell'ente, di  verifica  dell'idoneita',  sono
          inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione  sulla  base
          di un'apposita tabella di corrispondenza approvata  con  il
          predetto decreto.  I  dipendenti  traferiti  mantengono  il
          trattamento economico fondamentale,  percepito  al  momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in   cui   il   trattamento
          economico predetto risulti piu' elevato rispetto  a  quello
          previsto  per  il  personale  dell'Agenzia   i   dipendenti
          percepiscono per  la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi  titolo  conseguiti.  L'art.   17   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
              19. Al fine di semplificare le procedure  di  riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate dallo Stato, i regolamenti  previsti  dall'art.
          2, comma 634, della legge n. 244  del  2007  sono  emanati,
          anche   sulla   base   delle   proposte   del   commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio  2012,  n.  94,  su  proposta  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  sentito  il   Ministro
          vigilante. 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007, n. 103, nonche' il  Comitato  nazionale  di
          parita'  e  la  Rete  nazionale  delle  consigliere  e  dei
          consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all'art.  8
          ed all'art. 19 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
          198. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  ai  componenti
          dei  suddetti  organismi  collegiali   non   spetta   alcun
          emolumento o indennita'. 
              21.-22 (abrogato) 
              23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
          comma 5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'
          soggetta alle disposizioni di  cui  agli  articoli  68  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza e rimborsi spese. 
              24. Dal 1° gennaio 2014 la  Societa'  per  lo  sviluppo
          dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.,
          di  seguito  denominata  «Societa'»,  costituita  ai  sensi
          dell'art. 10 della legge  8  ottobre  1997,  n.  352,  come
          sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291,
          e successive modificazioni, e' posta in liquidazione. 
              25. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti e' nominato un  commissario  liquidatore  con  il
          compito di procedere alla liquidazione della Societa' e  di
          portare a conclusione esclusivamente le attivita' in  corso
          di svolgimento, ad essa affidate  ai  sensi  dell'art.  60,
          comma 4, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  per  le
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti
          di  terzi  o  sono  gia'  stati  individuati  con   decreti
          interministeriali interventi  e  beneficiari  e  sono  gia'
          stati contratti i relativi mutui. 
              26. Il Commissario liquidatore dura in carica  fino  al
          31 dicembre 2014 e non e' prorogabile. Per  lo  svolgimento
          dei propri compiti il  Commissario  liquidatore  si  avvale
          della struttura e del personale della Societa' e  non  puo'
          procedere a nuove assunzioni, neanche per  la  sostituzione
          di personale in posti che si rendano vacanti.  I  contratti
          di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
          di  lavoro  autonomo,  di  lavoro   subordinato   a   tempo
          determinato,  nonche',  in  ogni  caso,   i   rapporti   di
          qualsivoglia  natura  giuridica  aventi   ad   oggetto   lo
          svolgimento  di  funzioni  dirigenziali,  anche   a   tempo
          indeterminato, cessano di avere effetto ove non  confermati
          dal Commissario liquidatore entro  trenta  giorni  dal  suo
          insediamento. I suddetti contratti e rapporti  non  possono
          essere confermati  per  una  durata  superiore  al  termine
          originariamente  previsto  e  non  sono,  in   ogni   caso,
          rinnovabili  alla  scadenza.  Il  Commissario   liquidatore
          provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'estinzione e  alla
          conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti,
          nonche'  dei  rapporti  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato   del   personale   non   avente    qualifica
          dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa'. 
              27. Tutti i beni residuanti  dalla  liquidazione  della
          Societa' sono trasferiti al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  che  subentra  in  tutti  i  rapporti
          giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Societa'.
          Le  disponibilita'   finanziarie   residue   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la
          prosecuzione degli  interventi  gia'  contrattualizzati  ed
          eventualmente non  conclusi  al  31  dicembre  2014  e  per
          ulteriori interventi da realizzare secondo le modalita'  di
          cui al comma 30. I  contributi  pluriennali  di  cui  ARCUS
          S.p.A. risulta beneficiaria e per i quali  non  sono  state
          ancora perfezionate  le  relative  operazioni  finanziarie,
          sono  utilizzati  dal  predetto  Ministero  in   erogazione
          diretta per le finalita' di cui al comma 30  e  secondo  la
          procedura ivi prevista. 
              28. Alla procedura di liquidazione di cui ai  commi  da
          24  a  27  si  applicano,  in  quanto  non   derogate,   le
          disposizioni del codice civile in materia  di  liquidazione
          delle societa' di capitali. 
              29. All'art. 32, comma 16, del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo,  dopo  le  parole:
          «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino  all'anno
          2016». 
              30. A decorrere  dall'anno  2012,  le  risorse  di  cui
          all'art. 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111  sono  assegnate,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, al Ministero per i beni e le attivita'  culturali
          e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di  assoluta
          rilevanza nazionale ed internazionale  per  la  tutela,  la
          conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale,
          per la promozione e la realizzazione di attivita' culturali
          di  pari   rilevanza,   nonche'   alla   realizzazione   di
          infrastrutture  destinate  alla   valorizzazione   e   alla
          fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Con  decreto  avente
          natura non regolamentare del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   sono    individuati
          annualmente i criteri ed indirizzi  per  la  programmazione
          delle risorse di cui al presente comma. 
              31. -38 (abrogato) 
              39. All'art. 15, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
          dopo  il  secondo  periodo   e'   aggiunto   il   seguente:
          «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie. 
              41.-48 (abrogato) 
              49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
          Luzzatti» di cui all'art. 10,  comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e'  soppressa  e  i  relativi  organi
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 
              50.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi  dell'art.  19,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
              51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  il  bilancio  di  chiusura
          dell'ente soppresso e' deliberato dagli  organi  in  carica
          alla    data    di    cessazione    dell'ente,    corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              52. Le funzioni attribuite all'associazione di  cui  al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
              53. Le convenzioni in essere tra  l'associazione  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
              54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio   a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
          17, commi 2 e  4-bis  della  legge  n.  400  del  1988,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la   propria
          dotazione organica in misura corrispondente alle unita'  di
          personale   effettivamente   trasferite   e   la    propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
              55. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              56.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50. 
              57. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
          versato all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  risorse
          strumentali dell'associazione sono acquisite al  patrimonio
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              58. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'art. 10, comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
              59. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di  cui  all'art.  33  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273,  convertito  in  legge  23  febbraio
          2006, n. 51 e' soppressa e i relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai  sensi  dell'art.  25  del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
              60.  Il  commissario  in  carica   al   momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
          verifica altresi' la  disponibilita'  degli  operatori  del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione dell'Esposizione permanente di  cui  all'art.
          4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          senza previsione e impegno di oneri per il  bilancio  dello
          Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione  del
          Ministero dello sviluppo economico,  al  trasferimento  dei
          relativi rapporti e  attivita'  in  essere  alla  data  del
          presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
          data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
          Fondazione si risolvono di diritto  senza  che  sia  dovuta
          alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
          anticipata. 
              62. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              63. Le convenzioni in essere alla data di cui al  comma
          59 tra  il  Ministero  e  la  Fondazione  soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
          il bilancio  di  chiusura  della  Fondazione  soppressa  e'
          presentato dal commissario per l'approvazione al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
          collegio dei  revisori.  Il  bilancio  da'  evidenza  della
          contabilita'  separata  attivata  per  la  gestione   della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  la
          Fondazione, concernente la realizzazione del  programma  di
          cui al comma 62. I compensi,  le  indennita'  o  gli  altri
          emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei
          revisori sono corrisposti fino  agli  adempimenti  previsti
          dal presente comma e comunque non oltre i 15  giorni  dalla
          data di cui al comma 59. 
              65. Le risorse umane,  nei  limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
              66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
              67. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              68.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
              69. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del commissario e le disponibilita'  liquide
          costituenti il  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione,  o
          comunque  destinate  alla  realizzazione   dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
              70. Dalla data di cui al comma  59,  sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, nella parte in cui dispone  lo  stanziamento  delle
          risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
          68 dell'art. 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
          l'art. 33 del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
          convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le  eventuali
          disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
          presente disposizione. 
              71. La titolarita' degli affidamenti  diretti  disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
              72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
          da  Promuovi  Italia  alla  societa'  conferitaria  i  beni
          strumentali e, previo subentro nei  relativi  contratti  di
          lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato  nello
          svolgimento delle attivita'; la societa' subentra  altresi'
          in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
          professionali  in  essere  alla  data  di   perfezionamento
          dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
              73. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'art.  1,
          comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              74. Al comma 8-bis dell'art. 12  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
          attivita'  produttive»  e:  «Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive»,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e  «Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              75. L'incarico di commissario  per  la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del
          codice  civile,  commissario  liquidatore  delle   societa'
          cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
          2545-septiesdecies   del   codice    civile,    commissario
          liquidatore  delle  societa'  cooperative  in  liquidazione
          coatta amministrativa di cui agli  articoli  2545-terdecies
          del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
          267, e' monocratico. Il  commissario  liquidatore  esercita
          personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso  di
          delega a terzi di specifiche  operazioni,  l'onere  per  il
          compenso  del  delegato  e'  detratto  dal   compenso   del
          commissario. 
              76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
          amministrativa  delle  societa'  cooperative   nonche'   la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              77.   Nelle   procedure    di    liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  25  gennaio
          2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
          dei  compensi  spettanti  ai  curatori  fallimentari  e  la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo». In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
          216, convertito con modificazioni dalla legge  24  febbraio
          2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  5,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa  e  le
          attivita' e i compiti gia' attribuiti  alla  medesima  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti a decorrere  dal  1°  ottobre  2012,  che  rimane
          titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  cui
          sono  contestualmente  trasferite  le  risorse  finanziarie
          umane e strumentali relative all'Ispettorato  di  vigilanza
          sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo  comma
          5»; 
              b) al  comma  6,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
          dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
          dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»; 
              b) al  comma  7,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa»; 
              b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
              «14. Ferme restando le sanzioni previste  dall'art.  26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 7  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari al doppio  della  differenza
          tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base  dei  costi
          individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
          norme di cui ai commi 13  e  13-bis  consegue  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari   al   dieci   per   cento
          dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
          1.000,00 euro»; 
              c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
              «15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
              81. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di  cui  al  Titolo   II   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
              82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art.  9
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
              83. All'art. 10 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la lettera  a)  del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   «a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'art. 2, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  "Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti", con funzioni di Presidente»; 
              b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
          e'  eletto  dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia assegnato nell'ambito di quelli  previsti  dall'art.
          14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3
          dicembre 2008, n. 211»; 
              c)  al  comma  1,  lettera  g)   le   parole   «quattro
          rappresentanti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un
          rappresentante per ciascuna». 
              84. Le disposizioni di  cui  al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1° gennaio 2013. 
              85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale  per
          l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
          di sicurezza della circolazione, di controlli  sui  veicoli
          pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul  capitolo
          1330 - piano di gestione 1 -  del  bilancio  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  e'  ridotto  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5  milioni  di  euro
          per gli anni 2013 e 2014. 
              86.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
              87. Al fine di  consentire  una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  all'approvazione  del  bilancio  di
          chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina  di  un
          commissario ad acta. 
              88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge  n.
          201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012»  sono  sostituite
          dalle seguenti: « 31 ottobre 2012». 
              89.  Il  Comitato   amministratore   della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'art. 4 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
          della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              90.  In  funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.
          478,  e  di  contenimento   dei   costi   degli   organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
              90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
          alla data del 7 luglio 2002, transitato alla  CONI  Servizi
          S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
          2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il  31  dicembre
          2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. Alle amministrazioni  destinatarie  del  personale  in
          mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
          per  la  corresponsione  del   trattamento   economico   al
          personale medesimo, nei cui  confronti  trova  applicazione
          anche  il  comma  2-quinquies  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001." 
              "Art.  23-quater  Incorporazione   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico 
              1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 74, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, per i compiti di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
          6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  i  compiti
          di indirizzo e coordinamento delle  funzioni  riconducibili
          all'area di  attivita'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato. Per lo svolgimento  sul  territorio  dei
          compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          stipula apposite convenzioni, non onerose, con  la  Guardia
          di finanza e  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al  fine  di
          garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti  capo
          agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento
          del  processo  di  riorganizzazione  indicato,  l'attivita'
          facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
          dalle articolazioni competenti, con  i  relativi  titolari,
          presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
          casi in cui le disposizioni vigenti o  atti  amministrativi
          ovvero  contrattuali  fanno  riferimento  all'Agenzia   del
          territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato si intendono riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia
          delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n.  300,  e  successive  modificazioni,  e'   rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 57, comma 1, le parole:  «,  l'agenzia  del
          territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   dei
          monopoli»; 
              b) all'art. 62,  comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'art. 64»; 
              c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo  le
          parole: «delle dogane» sono inserite le  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
              d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) nella rubrica, le parole: «Agenzia  del  territorio»
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate»; 
              2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
              3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le  parole:  «del
          territorio». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio."