Art. 17 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui,  competenza  e
cassa,  dal  «Fondo  per  i  programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «Politiche per lo sviluppo economico  ed  il  miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico per l'anno  finanziario  2013,  ai
pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire
alle  regioni  a  statuto  speciale,  ai  sensi  del   quinto   comma
dell'articolo 126 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e  di  cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  in  materia  di  imprese  editrici  e  di
provvidenze per l'editoria. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  comunicati  alle  Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni  di  bilancio  in  termini  di
residui,  competenza  e  cassa,  l'istituzione,  la  modifica  e   la
soppressione di programmi. 
  6. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2012 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  5,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza
e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei  programmi,  fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa  direttamente  regolate  con
legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi  dello  stesso  stato  di
previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente  connessi
con l'operativita' delle amministrazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  8.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati  di
previsione  delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti   per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, e dei decreti  legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  13. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento  con  il  sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi  dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  15. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  16. In  attuazione  dei  commi  da  2  a  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa  relative
agli   interventi   manutentori   degli   immobili   in   uso    alle
amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per  l'anno  finanziario  2013,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra
gli stessi  e  i  capitoli  o  i  piani  gestionali  degli  stati  di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese  di  manutenzione
di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro e agli  interventi  di  piccola  manutenzione  sugli
immobili. 
  17. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di  previsione  dei  Ministeri,
delle spese per  interessi  passivi  e  per  rimborso  di  passivita'
finanziarie  relative  ad  operazioni  di  mutui  il  cui  onere   di
ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il  finanziamento
di assegni una tantum in favore del  personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
istituiti negli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei  trasferimenti  agli  enti
territoriali, disposte  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  126  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              "126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio
          dello Stato. 
              I capitoli dello stato di previsione  della  spesa  del
          bilancio dello Stato relativi, in tutto o  in  parte,  alle
          funzioni trasferite alle regioni  o  attribuite  agli  enti
          locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati  dal
          presente decreto. 
              Nel caso in cui i capitoli iscritti in  bilancio  siano
          relativi a spese concernenti  solo  in  parte  le  funzioni
          trasferite,  le  somme  corrispondenti  alle  funzioni  che
          residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
          del Ministro per  il  tesoro  in  capitoli  nuovi,  la  cui
          denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. 
              E' vietato conservare o istituire  nel  bilancio  dello
          Stato capitoli con le stesse denominazioni e  finalita'  di
          quelli soppressi, e comunque relativi a  spese  concernenti
          le funzioni trasferite. 
              Le disposizioni contenute  nei  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo sono estese anche ai  capitoli  di  spesa
          relativi in tutto o in parte alle funzioni  trasferite  con
          decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della  legge
          16 maggio 1970, n. 281. 
              Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente  primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere ripartiti fra le regioni per le  finalita'  previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote di tali fondi da attribuire alle  regioni  a  statuto
          speciale." 
              Si riporta il testo dell'art. 13 della legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
              "13. Pubblicita' di amministrazioni pubbliche. 
              Le amministrazioni statali  e  gli  enti  pubblici  non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani e periodici una quota non inferiore al  settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio. Tali spese devono  essere  iscritte  in  apposito
          capitolo di bilancio. 
              Per la pubblicita'  delle  amministrazioni  di  cui  al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica. 
              La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  impartisce,
          dandone comunicazione al Garante, le direttive generali  di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione della pubblicita', delle informazioni e  delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. 
              La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture e il loro uso, curando  che  la  ripartizione  di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura raggiungono le utenze specificamente  interessate  a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del lavoro. 
              Le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  gli  enti
          locali, e gli enti pubblici,  economici  e  non  economici,
          sono tenuti a dare comunicazione,  anche  se  negativa,  al
          garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico. Sono  esenti  dall'obbligo  della  comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. 
              Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al  primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani  o  periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   40   del   decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "40. Contratti collettivi nazionali e integrativi. 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'art.  9,
          quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei  vincoli  di  bilancio
          risultanti dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
          pluriennale di ciascuna amministrazione. La  contrattazione
          collettiva  integrativa  assicura   adeguati   livelli   di
          efficienza   e   produttivita'   dei   servizi    pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'art.  45,  comma  3.  A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'art. 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
          all'ARAN   una    graduatoria    di    performance    delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse   indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa. Le regioni, per  quanto  concerne  le  proprie
          amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono   destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di  stabilita'
          e di analoghi strumenti del contenimento  della  spesa.  Lo
          stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
          integrativa  e'  correlato   all'effettivo   rispetto   dei
          principi  in  materia   di   misurazione,   valutazione   e
          trasparenza della performance e  in  materia  di  merito  e
          premi applicabili alle regioni e agli enti  locali  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  31  del   decreto
          legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni  non  possono
          in ogni caso sottoscrivere  in  sede  decentrata  contratti
          collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e  con  i
          limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o  che
          disciplinano materie  non  espressamente  delegate  a  tale
          livello negoziale ovvero che comportano oneri non  previsti
          negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di
          ciascuna  amministrazione.  Nei  casi  di  violazione   dei
          vincoli  e  dei  limiti   di   competenza   imposti   dalla
          contrattazione  nazionale  o  dalle  norme  di  legge,   le
          clausole sono nulle, non possono essere  applicate  e  sono
          sostituite ai sensi degli articoli  1339  e  1419,  secondo
          comma, del codice civile. In caso di accertato  superamento
          di vincoli finanziari da parte delle sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei  conti,  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica o del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' fatto altresi' obbligo di  recupero  nell'ambito
          della sessione negoziale successiva.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  trovano  applicazione  a   decorrere   dai
          contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
          in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti." 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          12  maggio  1995,  n.  195,  e   successive   modificazioni
          (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate): 
              "2. Provvedimenti. 
              1. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica
          tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate." 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
              "5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748." 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega  al  Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa): 
              "7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
          di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
          modalita'   dagli   stessi    previste,    alla    puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'art.  5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, introdotto dall'art. 13, comma  1,  della  presente
          legge, entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di  ciascun
          decreto di attuazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il  parere  del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla  richiesta.  In
          ogni caso, trascorso  inutilmente  il  termine  di  novanta
          giorni,  il  regolamento  e'  adottato  su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri.  In  sede  di  prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 5, entro  trenta  giorni  dalla  data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art.  48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449." 
              Il Capo I della citata legge n. 59 del  1997  comprende
          gli articoli da 1 a 10. 
              Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56  recante
          "Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'art. 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133" e' pubblicato 
              nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62. 
              Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  70  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002): 
              "5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281." 
              Si riporta il testo del comma  197  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma." 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  14  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "2. Il comma 302 dell'art. 1 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso art. 1 sono soppresse  le  parole:  «e  quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5  maggio  2009,
          n. 42, in materia di  federalismo  fiscale,  non  si  tiene
          conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
          periodo  del  presente  comma.  I  trasferimenti  erariali,
          comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,  dovuti  alle
          province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di  300
          milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a  decorrere
          dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          con popolazione superiore a 5.000  abitanti  dal  Ministero
          dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno  2011
          e di 2.500 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2012.  Le
          predette riduzioni  a  province  e  comuni  sono  ripartite
          secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali  e  recepiti  con  decreto
          annuale del Ministro  dell'interno,  secondo  principi  che
          tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
          il rispetto del patto di stabilita' interno,  della  minore
          incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
          alla spesa corrente  complessiva  e  del  conseguimento  di
          adeguati  indici  di  autonomia  finanziaria.  In  caso  di
          mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali entro il termine di novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e per gli anni successivi al  2011  entro
          il  30  settembre  dell'anno  precedente,  il  decreto  del
          Ministro  dell'interno  e'   comunque   emanato   entro   i
          successivi  trenta  giorni,  ripartendo  la  riduzione  dei
          trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
          attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          in materia di federalismo fiscale, non si  tiene  conto  di
          quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e  nono  periodo
          del presente comma." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   12   del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3  dell'art.  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma   15   dell'art.   8   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, incluse  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,
          fatte salve le specifiche previsioni di  legge  riguardanti
          il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri
          e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
          il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d)  gli  interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'art. 12, comma 8,  del  presente  decreto,  dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'art. 2, comma  222,  decimo  periodo,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'art. 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre  2009,
          n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le  risorse  di  cui  al  periodo  precedente  sono
          inizialmente determinate al netto  di  quelle  che  possono
          essere assegnate in corso  d'anno  ai  sensi  dell'art.  28
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal  comma
          2,  nonche'  i  beni  immobili  all'estero  riguardanti  il
          Ministero  degli  affari  esteri,   salva   la   preventiva
          comunicazione  dei  piani  di  interventi  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di
          razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa
          previsti all'art. 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191,  volte  alla  razionalizzazione  degli  spazi  ed   al
          contenimento della spesa pubblica, e fermo restando  quanto
          ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 del presente articolo, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, comunicano annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  a
          scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle   nuove
          costruzioni, di programmata  realizzazione  nel  successivo
          triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre  l'esatta
          descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente  e
          futura,  l'ammontare  dei  relativi  oneri  e  le  connesse
          risorse  finanziarie,  nonche'  i  tempi  previsti  per  la
          realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, le  parole:  "di  cui  al  comma  222,
          periodo nono", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
          all'art. 2, comma 222". 
              12. All'art. 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'art.
          11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si
          procede  annualmente  al  monitoraggio   dello   stato   di
          attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti  di
          cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'  causa  di
          responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette
          ai suddetti obblighi  individuano,  secondo  le  rispettive
          strutture organizzative e i relativi profili di competenza,
          i responsabili della comunicazione  stessa,  trasmettendoli
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          del tesoro,  tramite  registrazione  sul  portale.  Per  la
          comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle
          concessioni e delle partecipazioni,  prevista  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  del  30  luglio
          2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012.  I
          termini e gli ambiti soggettivi per  la  comunicazione  dei
          dati relativi agli altri attivi dello Stato  sono  previsti
          dai successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 2,  comma
          222, quindicesimo periodo che li individuano. 
              14. All'art. 2, comma 222,  dodicesimo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  le  parole:  «rendiconto
          patrimoniale dello  Stato  a  prezzi  di  mercato  previsto
          dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  gennaio
          2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato
          di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
          n.  279»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato». 
              15. All'art. 2, comma 222,  sedicesimo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:  "l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla Corte  dei  conti"
          sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per gli atti di rispettiva competenza". 
              Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  30  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "4. Nel caso si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie." 
              Si riporta il testo del comma 11-bis  dell'art.  8  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 30  settembre  2012.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' comunque emanato  entro  il  15  ottobre
          2012, ripartendo la riduzione  in  proporzione  alle  spese
          sostenute per consumi intermedi desunte, per  l'anno  2011,
          dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per ciascuna  regione,  in  misura  corrispondente
          agli importi stabiliti ai sensi del primo,  del  secondo  e
          del terzo periodo.  La  predetta  riduzione  e'  effettuata
          prioritariamente sulle risorse diverse da quelle  destinate
          alla  programmazione  regionale  del  Fondo  per  le   aree
          sottoutilizzate. In caso di  insufficienza  delle  predette
          risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. "