Art. 103. Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della citta' in cui l'archivio e' posto, secondo la tabella allegata alla presente legge. Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima. La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio e' assegnato, sara' stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. Essa potra' pure con decreto Reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione. Tanto per le formazioni, quanto per le modificazioni delle piante organiche sara' udito il parere della Commissione di cui all'articolo 98. Negli archivi di ultima categoria potra' essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto-archivista o di sotto-archivista un assistente. E' istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a L. 4000.