Art. 103. 
 
  Gli archivi sono divisi in cinque  categorie,  tenuto  conto  della
media  dei  proventi  riscossi  nell'ultimo  triennio,  oppure  della
popolazione della citta' in  cui  l'archivio  e'  posto,  secondo  la
tabella allegata alla presente legge. 
 
  Gli stipendi  spettanti  a  ciascun  grado  ed  a  ciascuna  classe
d'impiegati nelle varie  categorie  degli  archivi  sono  determinati
nella tabella medesima. 
 
  La  pianta  organica  del   personale   di   ogni   archivio,   con
l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi
debbono corrispondersi secondo i gradi  e  le  classi  e  secondo  la
categoria a cui l'archivio e' assegnato, sara' stabilita con apposita
tabella da approvarsi con decreto  Reale  entro  quattro  mesi  dalla
pubblicazione della presente legge. 
 
  Essa potra' pure con decreto Reale esser modificata, ma  solo  dopo
un triennio dalla sua approvazione. 
 
  Tanto per le formazioni, quanto per le modificazioni  delle  piante
organiche sara' udito il parere della Commissione di cui all'articolo
98. 
 
  Negli archivi di  ultima  categoria  potra'  essere  incaricato  di
esercitare le funzioni di conservatore un archivista,  di  archivista
un sotto-archivista o di sotto-archivista un assistente. 
 
  E' istituita una classe transitoria di assistenti  collo  stipendio
di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta  organica,  per
gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono  inferiori  in
media a L. 4000.