Art. 106. 
 
  Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 
 
    1° le copie certificate conformi  degli  atti  notarili  che  gli
uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi  due  anni
dalla registrazione dell'atto, e che non  debbono  essere  conservati
negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti; 
 
    2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi  di  cui  e'
parola nell'art. 71; 
 
    3°  le  copie  degli  annotamenti  fatti  a  repertorio  di   cui
nell'articolo 65; 
 
    4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati  in  paese
estero prima di farne  uso  nel  Regno,  sempreche'  non  siano  gia'
depositate presso un notaio esercente; 
 
    5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti
o che hanno  cessato  definitivamente  dall'esercizio,  ovvero  hanno
trasferito  la  loro  residenza  nel  distretto  di  altro  Consiglio
notarile; 
 
    6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad  esercitare  le
funzioni di  notaro,  giusta  l'art.  6,  al  cessare  dell'esercizio
stesso; 
 
    7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40; 
 
    8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro,
delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche
devono trasmettere all'archivio per le disposizioni  della  legge  28
giugno 1885, n. 3186; 
 
    9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli  uffici
demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253; 
 
    10° le copie di qualunque  convenzione  stipulata  dai  segretari
comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti.
Tali copie saranno da essi  trasmesse  all'archivio  nel  termine  di
dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena  di
una ammenda estensibile a L. 100.