Art. 106. Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti; 2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui e' parola nell'art. 71; 3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65; 4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, sempreche' non siano gia' depositate presso un notaio esercente; 5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile; 6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso; 7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40; 8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186; 9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253; 10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.