Art. 111. Il conservatore, nella qualita' di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore puo' avvalersi della disposizione indicata nell'art.81.