Art. 111. 
 
  Il  conservatore,  nella  qualita'  di   tesoriere   dell'archivio,
riscuote, con la procedura indicata nell'art.  94,  i  diritti  e  le
tasse spettanti all'archivio  a  norma  della  tariffa  annessa  alla
presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi
secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. 
 
  Per il ricupero dei diritti e delle tasse  spettanti  all'archivio,
ed annotati  a  debito  in  applicazione  delle  leggi  sul  gratuito
patrocinio,  il  conservatore  puo'  avvalersi   della   disposizione
indicata nell'art.81.