Art. 121. 
 
  Lo stipendio del conservatore sara' fissato di volta in  volta  per
ciascun conservatore  dal  ministro  di  grazia  e  giustizia,  sulla
proposta dei Comuni interessati, udito  il  parere  del  conservatore
dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sara'
pagato direttamente dai Comuni interessati.