Art. 122. Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove e' l'archivio, ed a lui e' applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura pero' sara' determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero.