Art. 122. 
 
  Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel  Comune
dove e' l'archivio, ed a lui e' applicabile quanto dispone l'art. 102
circa la cauzione, la cui misura pero'  sara'  determinata  per  ogni
singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito  il
parere del conservatore dell'archivio notarile  distrettuale,  e  del
pubblico ministero.