Art. 132. 
 
  Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui
all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia puo' far procedere ad
ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di
verifica di cui all'art. 129. 
 
  Qualora in seguito  ad  ispezione  straordinaria,  venga  accertata
alcuna irregolarita' punibile con pena superiore all'ammenda di  lire
cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi  vi  avra'
dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero. 
 
  Ugualmente  se  risultassero  delle  irregolarita'  commesse  nelle
ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i  responsabili
saranno  tenuti  a  rimborsare   le   spese   dell'ispezione,   senza
pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla
presente legge.