Art. 132. Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia puo' far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129. Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarita' punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avra' dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero. Ugualmente se risultassero delle irregolarita' commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.