Art. 139. E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro: 1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura; 2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi; 3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della liberta' personale, la stia scontando.