Art. 139. 
 
  E' inabilitato di  diritto  all'esercizio  delle  sue  funzioni  il
notaro: 
 
    1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura; 
 
    2° che  sia  stato  condannato  per  alcuno  dei  reati  indicati
nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata,
e quando sia stata pronunciata la destituzione  con  sentenza  o  con
provvedimento non ancora definitivi; 
 
    3°  che,  condannato  per  qualunque  altro  reato  ad  una  pena
restrittiva della liberta' personale, la stia scontando.