Art. 142. E' punito con la destituzione: il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137; il notaro che e' recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51; il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose; il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale. E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che e' stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.