Art. 142. 
 
  E' punito con la destituzione: 
 
  il notaro che continua  nell'esercizio  durante  la  sospensione  o
l'inabilitazione,   salvo   il   disposto    dell'ultimo    capoverso
dell'articolo 137; 
 
  il notaro che e' recidivo  nelle  contravvenzioni  all'art.  27,  o
nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o  che  e'
una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn.
1, 8, 11, 12 dell'art. 51; 
 
  il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in  occasione  di
malattie epidemiche o contagiose; 
 
  il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli  atti
da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo  le  pene  maggiori
sancite dal Codice penale. 
 
  E' destituito di diritto il  notaro  che  ha  riportato  una  delle
condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o  che  e'  stato  con  sentenza
interdetto dall'ufficio di giurato.