Art. 147. Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignita' e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, e' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione. La destituzione sara' sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.