Art. 147. 
 
  Il notaro che in qualunque modo comprometta  con  la  sua  condotta
nella vita pubblica o privata la sua  dignita'  e  reputazione  e  il
decoro e prestigio della  classe  notarile,  o  con  riduzioni  degli
onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita  concorrenza,
e' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e  nei
casi piu' gravi con la destituzione.  La  destituzione  sara'  sempre
applicata qualora il notaro, dopo essere  stato  condannato  per  due
volte alla sospensione  per  contravvenzione  alla  disposizione  del
presente articolo, vi contravvenga nuovamente.