Art. 151. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro. Il notaro, pero', che non sia recidivo, potra', in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.