Art. 151. 
 
  Le pene dell'ammenda, della sospensione e della  destituzione  sono
applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del
Consiglio notarile da cui dipende il notaro. 
 
  Il notaro,  pero',  che  non  sia  recidivo,  potra',  in  caso  di
contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed  arrestare
il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto
del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre  le  spese  del
procedimento, se ne siano state fatte.