Art. 156. Dalle sentenze della Corte d'appello e' ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge. Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed e' esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.