Art. 156. 
 
  Dalle sentenze della Corte d'appello e' ammesso soltanto il ricorso
alla Corte di cassazione per incompetenza,  per  violazione  o  falsa
applicazione della legge. 
 
  Il  ricorso  deve  essere  fatto  nei  modi  e  termini  prescritti
dall'articolo precedente, ed e' esente dal deposito per multa. Quanto
al  procedimento,  si  osserveranno  le  regole  nel  detto  articolo
stabilite.