Art. 175. 
 
  Gli impiegati che gia' si trovano  addetti  agli  archivi  notarli,
saranno conservati col  loro  grado,  rimanendo  possibilmente  nelle
rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio  corrispondente  al
grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati,  in  conformita'
della tabella allegata alla presente legge e  della  pianta  organica
dell'archivio cui appartengono. 
 
  Potranno pero'  per  esigenze  di  ruolo  esser  nominati  a  posti
immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la  differenza
dello stipendio, come assegno personale, nonche' il titolo attuale. 
 
  Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei
posti superiori a  quelli  che  ricoprono,  se  pure  non  abbiano  i
requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di  conservatore,
per il quale occorrera' sempre il requisito della laurea in  legge  e
dell'abilitazione all'esercizio del notariato. 
 
  Per i conservatori d'archivio ora in carriera non e' richiesto, per
concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge. 
 
  Ai conservatori  d'archivio  che  abbiano  gia'  prestata  cauzione
secondo la legge anteriore, e' applicabile la disposizione  dell'art.
170 cosi' per la  misura  come  per  il  modo  di  prestazione  della
cauzione.