Art. 2. 
 
  L'ufficio  di  notaro  e'  incompatibile  con   qualunque   impiego
stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie  e  dai  Comuni
aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione
di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di  commerciante,
di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di
esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con  la
qualita' di ministro di qualunque culto. 
 
  Sono  eccettuati  da  questa  disposizione  gl'impieghi   puramente
letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche,  musei
ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed  uffici
dipendenti da istituti od opere di  beneficenza;  quelli  relativi  a
pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei  benefici  vacanti  e
l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.