Art. 25. 
 
  Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si  osserveranno  anche  nel
caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto
siano applicabili. 
 
  Qualora la nuove sede appartenga ad altro  distretto  notarile,  la
pubblicazione  di  cui  nell'articolo  precedente,  sara'  fatta,  in
entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti  dei  Consigli
notarili.