Art. 25. Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili. Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sara' fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.