Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi e' un Collegio di notari ed un Consiglio notarile. Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sara' con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, puo' sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di piu' distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello. I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.