Art. 3. 
 
  In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi  e'
un Collegio di notari ed un Consiglio notarile. 
 
  Il distretto cui siano assegnati  meno  di  15  notari,  sara'  con
decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo  dipendente  dalla
stessa Corte d'appello. 
 
  Inoltre, quando le circostanze  lo  consigliano,  puo'  sempre  con
decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello,  ordinarsi  la
riunione di piu' distretti limitrofi dipendenti  dalla  stessa  Corte
d'appello. 
 
  I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.