Art. 33. I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche' siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa. I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.