Art. 33. 
 
  I  notari   rimossi   o   dispensati   possono   essere   riammessi
all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche'
siano cessate le cause che hanno dato luogo alla  rimozione  ed  alla
dispensa. 
 
  I notari rimossi o dispensati, che  siano  riammessi  all'esercizio
nello  stesso  distretto,  riprenderanno  dall'archivio  notarile   i
registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.