Art. 36. 
 
  Quando  siano  iniziati  atti  esecutivi  sopra  la  Cauzione,   il
Consiglio notarile puo' assegnare al notaro un termine  non  maggiore
di novanta giorni per costituire in tutto  o  in  parte  un'ulteriore
cauzione, e da' notizia del provvedimento al pubblico  ministero,  il
quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il
detto termine. 
 
  Quando il notaro  non  adempie  all'obbligo  su  accennato,  oppure
quando la cauzione e' effettivamente mancata o diminuita  in  seguito
al giudizio di esecuzione, esso e' interdetto di diritto fino  a  che
la cauzione non venga reintegrata. 
 
  Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  quando,  per
qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a
riconoscersi insufficiente.