Art. 41. 
 
  Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della
cauzione e' pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione
e' la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima  residenza
del notaro morto o cessato, dopoche' gli  atti  ricevuti  dal  notaro
stesso  siano  stati  sottoposti  alla  ispezione  notarile  di   cui
all'articolo 108, e riconosciuti regolari. 
 
  La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria  del
tribunale  suddetto,  inserita,  per   estratto,   due   volte,   con
l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli  annunzi  giudiziari
delle Provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro
ha esercitato, e pubblicata per  affissione  alla  porta  delle  case
comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la  sua
residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro. 
 
  Le opposizioni allo svincolo debbono  farsi  alla  cancelleria  del
tribunale, indicata nella prima parte di questo articolo. 
 
  Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza  che
siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunziera' lo  svincolo
in Camera di consiglio, udito il  pubblico  ministero.  Quando  siano
state fatte opposizioni, lo svincolo non puo' essere  pronunziato  se
non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza  passata
in cosa giudicata. 
 
  Lo stesso procedimento sara' osservato nei casi in cui,  durante  o
cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare  istanza
o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.