Art. 43. Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinera' se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sara' nominato dal presidente del Consiglio stesso. Il notaro da nominarsi per tale funzione sara' scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza piu' vicina. Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro gia' sospeso, inabilitato o interdetto, si compilera' processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.