Art. 43. 
 
  Nel caso  di  sospensione,  di  inabilitazione  o  di  interdizione
temporanea  di  un  notaro  dall'esercizio,  il  Consiglio   notarile
determinera' se gli atti originali ed i  repertori  debbano  rimanere
tuttavia presso il notaro  sospeso,  inabilitato  od  interdetto,  od
essere  depositati  presso  un  altro  notaro  esercente,  che  sara'
nominato dal presidente del Consiglio stesso. 
 
  Il notaro da nominarsi per tale funzione sara' scelto fra i  notari
esercenti nello stesso distretto del notaro  sospeso,  inabilitato  o
interdetto, e, quando giusti motivi non  consiglino  altrimenti,  fra
quelli esercenti  nella  stessa  residenza,  o,  in  mancanza,  nella
residenza piu' vicina. 
 
  Per la consegna degli atti e dei repertori  al  notaro  nominato  a
riceverne il deposito e per la restituzione al notaro  gia'  sospeso,
inabilitato   o   interdetto,   si   compilera'   processo    verbale
coll'intervento di un notaro delegato dal  presidente  del  Consiglio
notarile.