Art. 45. 
 
  Al  notaro  divenuto  cieco,  sordo,  o  assolutamente  impedito  a
scrivere, o che abbia gia' quarant'anni di esercizio effettivo, puo',
sulla  sua  proposta,  essere  nominato  dal  ministro  di  grazia  e
giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore  fra
le persone che abbiano tutti i requisiti per la  nomina  a  notaro  o
anche fra i notari esercenti nello stesso Comune. 
 
  Il coadiutore  esercita  tutte  le  funzioni  notarili  in  nome  a
nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma
non ha alcun diritto di futura successione. 
 
  Il notaro coadiuvato ha facolta' di assistere  il  codiutore  e  di
concorrere con lui nell'esercizio delle  funzioni  notarili,  ma  non
puo' esercitarle da solo. 
 
  Un coadiutore temporaneo potra' analogamente essere  nominato,  per
un periodo  non  minore  di  un  mese,  dall'autorita'  competente  a
concedere il  permesso  d'assenza,  al  notaro  assente  in  servizio
militare, o, in luogo del delegato di  cui  all'art.  44,  al  notaro
assente in permesso, o temporaneamente impedito.