Art. 45. Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia gia' quarant'anni di esercizio effettivo, puo', sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro o anche fra i notari esercenti nello stesso Comune. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome a nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione. Il notaro coadiuvato ha facolta' di assistere il codiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo. Un coadiutore temporaneo potra' analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorita' competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.