Art. 46. 
 
  Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non
escluse  le  autenticazioni  delle  copie,  degli  estratti,  e   dei
certificati,  far   menzione   dell'avuta   nomina   o   delegazione,
indicandone la data senza esprimerne la causa. 
 
  Al   notaro   impedito,   sospeso,   inabilitato    o    interdetto
temporaneamente spettera' soltanto la  meta'  degli  onorari  per  le
operazioni compiute dal notaro depositario o  delegato,  a  vantaggio
del quale rimarranno i rimanenti proventi.