Art. 46. Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa. Al notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spettera' soltanto la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.