Art. 48. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facolta' di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro fara' espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto. Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovra' essere compiuto con l'assistenza dei testimoni. Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, puo' richiedere l'assistenza dei testimoni. L'atto ricevuto in conformita' alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.