Art. 48. 
 
  Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i  contratti
di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere  e  scrivere,
hanno facolta' di rinunziare di comune accordo  alla  assistenza  dei
testimoni all'atto. Il notaro fara' espressa menzione di tale accordo
in principio dell'atto. 
 
  Se una sola delle parti non consenta alla  detta  rinunzia,  l'atto
dovra' essere compiuto con l'assistenza dei testimoni. 
 
  Anche nel caso di rinunzia delle parti, il  notaro,  ove  lo  creda
necessario, puo' richiedere l'assistenza dei testimoni. 
 
  L'atto ricevuto in conformita'  alla  presente  disposizione,  deve
considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con  l'assistenza  dei
testimoni.