Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si e' esclusi e non si puo' essere assunti o si e' incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª); 4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Universita' del Regno; 5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo. La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla; 6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.