Art. 5. 
 
  Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 
 
    1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 
 
    2°  essere  di  moralita'  e  di  condotta  sotto  ogni  rapporto
incensurate; 
 
    3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si e' esclusi e non si
puo' essere assunti o si  e'  incapaci  all'ufficio  di  giurati,  ai
termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e  3  della  legge  8  giugno
1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'art. 32 del R.  decreto  1°
dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª); 
 
    4°  essere  fornito  della  laurea  in  giurisprudenza   data   o
confermata in una delle Universita' del Regno; 
 
    5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra  i
praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per
due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto,
designato  dal  praticante,  col  consenso  del   notaro   stesso   e
coll'approvazione del Consiglio. 
 
  Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno
per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori  pure
in esercizio da almeno  due  anni,  basta  la  pratica  per  un  anno
continuo. 
 
  La pratica incominciata in un distretto puo' essere  continuata  in
un altro distretto; nel qual caso  il  praticante  dovra'  trasferire
presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la  iscrizione
gia' ottenuta nell'altro e fare  la  pratica  presso  il  notaro  del
distretto in cui intende proseguirla; 
 
    6° avere sostenuto con approvazione un esame di  idoneita',  dopo
compiuta la pratica notarile.