Art. 53. 
 
  Gli originali degli atti  notarili  saranno  scritti  in  carattere
chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi  vuoti
che  non  siano   interlineati,   senza   abbreviature,   correzioni,
alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature. 
 
  Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola  prime
della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e
dei testimoni, il notaro deve: 
 
    1° cancellare le parole che si vogliono  togliere  o  variare  in
modo che si possano sempre leggere; 
 
    2° portare le  variazioni  od  aggiunte  in  fine  dell'atto  per
postilla, prima delle dette sottoscrizioni; 
 
    3°  fare  menzione  in  fine  dell'atto  e  prima  delle   stesse
sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle
postille, nonche' della lettura delle postille stesse se  fatte  dopo
che sia stata data lettura dell'atto. 
 
  Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati  prima  della  fine
dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o  aggiunta
puo' essere fatta senza la loro presenza per cio'  che  si  riferisce
alla identita' delle persone da essi accertata. 
 
  Le aggiunte o variazioni  che  le  parti  volessero  fare  dopo  le
sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima  che  il  notaro  abbia
sottoscritto, si debbono eseguire  mediante  apposita  dichiarazione,
lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e  nuova
sottoscrizione. 
 
  Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e  non  approvate  nei
modi sopra stabili si reputano non avvenute.