Art. 56. 
 
  Se alcuna delle parti e' interamente priva  dell'udito,  essa  deve
leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo. 
 
  Ove il sordo non  sappia  leggere,  deve  intervenire  all'atto  un
interprete, che sara' nominato dal  pretore  del  mandamento  tra  le
persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal
medesimo con segni e gesti. 
 
  L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere  testimone
e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art.  55.  Puo'
essere scelto fra i parenti e  gli  affini  del  sordo,  e  non  puo'
adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente.  Egli
deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei  numeri  10  e  12
dell'articolo 51.