Art. 56. Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.