Art. 6. Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potra' con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneita'. Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita' non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro. L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari. Egli non potra' prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.