Art. 6. 
 
  Nelle isole, dove non  esiste  alcun  notaro,  potra'  con  decreto
Reale,  previo  il  parere  del  Consiglio  notarile  e  della  Corte
d'appello,  essere  temporaneamente  autorizzato  ad  esercitare   le
funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti
necessari per la  nomina,  ne  faccia  domanda,  e,  in  difetto,  il
cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario  comunale,  o
altro tra i funzionari e le persone  residenti  nel  luogo,  che  sia
reputato di sufficiente idoneita'. 
 
  Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle
frazioni di Comune in cui non  esiste  alcun  notaro  e  che  per  le
condizioni topografiche o  di  viabilita'  non  possano  agevolmente,
anche solo per certi  periodi  dell'anno,  comunicare  con  i  luoghi
viciniori provvisti di notaro. 
 
  L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato come  notaro,
rispetto  alla  responsabilita'   civile,   penale   e   disciplinare
dipendente dai suoi atti, i quali al cessar  dell'esercizio  dovranno
esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per  quanto
sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e  la  consegna
degli atti e volumi dei notari. 
 
  Egli non potra' prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del
Comune o della frazione di  Comune  assegnatagli.  Il  decreto  Reale
determina le condizioni relative all'esercizio.