Art. 66. Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale. Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento. Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.