Art. 66. 
 
  Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali  degli  atti,
fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere  obbligato  a
presentarli o depositarli, se non nei casi  e  nei  modi  determinati
dalla legge. 
 
  Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o
di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra'  farne
una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del
mandamento. Di cio' si formera' processo  verbale,  copia  del  quale
sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o  il  deposito.
Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna  delle
osservazioni in corrispondenza del relativo atto. 
 
  Il notaro  ripone  in  luogo  dell'originale  la  copia  dell'atto,
affinche' vi resti fino alla restituzione di  quello,  e,  occorrendo
darne altre copie, deve farne menzione in  esse  del  detto  processo
verbale. 
 
  Nel  caso  di  restituzione  o  di  apertura  e  pubblicazione  del
testamento  segreto  od  olografo,  le  formalita'  stabilite   negli
articoli  913,  915  e  922  del  Codice  civile,  saranno   eseguite
nell'ufficio del depositario nel testamento. 
 
  Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni  testamento
pubblico  da  lui  ricevuto  e  trasmetterla,  chiusa  e   sigillata,
all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci  giorni
dalla data dell'atto.