Art. 71. Il notaio puo' trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono. Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verra' compilato dal notaro che ne redigera' apposito verbale, in presenza della parte o delle parti. Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi fara' precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporra' la propria firma, munita dell'impronta del sigillo. L'ufficio telegrafico mittente assicurera' quello ricevente che il telegramma e' stato spedito realmente dal notaro. Il modulo del telegramma sara' conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale. Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identita' e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici. Il notaro ricevente tradurra' in iscritto la comunicazione avuta e ne curera' la collazione col notaro trasmittente. Tale atto verra' conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potra' rilasciare copie, salva la facolta' di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente. Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, ai presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.