Art. 71. 
 
  Il notaio puo' trasmettere il sunto o il contenuto degli atti,  per
telegrafo o per telefono. 
 
  Nel caso che la trasmissione si limiti ad un  sunto  dell'atto,  il
sunto verra' compilato dal notaro che ne redigera' apposito  verbale,
in presenza della parte o delle parti. 
 
  Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli  appositi
moduli  per  telegrammi,  dal  notaro,   che   vi   fara'   precedere
l'indicazione in lettere del numero  di  repertorio  dell'atto  e  vi
apporra' la propria firma, munita dell'impronta del sigillo. 
 
  L'ufficio telegrafico mittente assicurera' quello ricevente che  il
telegramma e' stato spedito realmente dal notaro. 
 
  Il modulo del telegramma sara' conservato a norma  dei  regolamenti
speciali dall'ufficio telegrafico  mittente,  per  essere  da  questo
depositato,  dopo  un  anno  dalla   data,   nell'archivio   notarile
distrettuale. 
 
  Quando si tratti di trasmissione per  telefono,  essa  deve  essere
fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente  da  due  notari,  i
quali dovranno far risultare la  loro  identita'  e  l'oggetto  della
comunicazione agli uffici telefonici. 
 
  Il notaro ricevente tradurra' in iscritto la comunicazione avuta  e
ne curera' la collazione col notaro trasmittente. 
 
  Tale atto verra' conservato dal notaro ricevente fra i suoi  rogiti
e di esso potra' rilasciare copie, salva la facolta' di cui  all'art.
67 per il notaro trasmittente. 
 
  Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come  sopra  accertate,
ai presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.