Art. 78. 
 
  Salvo quanto e' disposto dall'art. 28,  ultimo  capoverso,  per  le
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le  parti  sono
tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli  onorari  e
diritti accessori quanto al rimborso delle spese. 
 
  Il notaro puo' rifiutarsi  verso  chiunque  alla  spedizione  delle
copie degli estratti e dei certificati, finche' l'accennato pagamento
o rimborso non sia interamente eseguito.