Art. 78. Salvo quanto e' disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese. Il notaro puo' rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finche' l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.