Art. 80. 
 
  Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia  esatto  per
gli onorari, per i  diritti  accessori  e  per  le  spese  una  somma
maggiore di quella dovutagli, incorre  in  una  ammenda  uguale  alla
somma esatta in piu', salvo sempre il diritto alla parte di  chiedere
la restituzione dell'indebito pagato.