Art. 86. 
 
  Terranno  l'ufficio  di  presidente   e   quello   di   segretario,
rispettivamente,  il  presidente  ed  il  segretario  del   Consiglio
notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci. 
 
  Per la validita' delle  deliberazioni  e'  necessario  l'intervento
almeno della meta' dei notari appartenenti al collegio; se alla prima
convocazione non interviene la meta' dei notari, si fara' una seconda
convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera  validamente,
qualunque sia il numero dei presenti. 
 
  Le deliberazioni sono prese a  maggioranza  assoluta  di  voti  dai
notari presenti.