Art. 87. 
 
  Il Consiglio notarile e' composto di cinque, sette, nove  o  undici
membri per ciascun collegio, secondo che  il  numero  dei  notari  al
medesimo assegnati non superi i trenta  o  superi  rispettivamente  i
trenta, i cinquanta o i settanta. 
 
  I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non  possono
essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e  nel
caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano
nell'ufficio di notaro.