Art. 88. 
 
  I membri del Consiglio sono  eletti  fra  i  notari  esercenti  nel
distretto. 
 
  I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono  esser
rieletti. 
 
  I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno,
giusta l'ordine di anzianita' di nomina. 
 
  Tra i  consiglieri  di  pari  anzianita'  di  nomina  il  terzo  da
rinnovarsi sara' estratto a sorte. 
 
  Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo
o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel  tempo
pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato. 
 
  Fra piu' surroganti, colui che ha riportato  maggiori  voti  e,  in
caso di parita' di voti, il piu' anziano per  esercizio,  surroga  il
consigliere che doveva rimanere in ufficio per piu' lungo tempo.