Art. 88. I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianita' di nomina. Tra i consiglieri di pari anzianita' di nomina il terzo da rinnovarsi sara' estratto a sorte. Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato. Fra piu' surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parita' di voti, il piu' anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per piu' lungo tempo.