Art. 95. 
 
  Il ministro di grazia e giustizia, previo  il  parere  della  Corte
d'appello in  Camera  di  consiglio,  puo'  sciogliere  il  Consiglio
notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi  ad
esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non  adempierli,  e
per altri gravi motivi. In tal caso, e  sino  alla  composizione  del
nuovo Consiglio, le attribuzioni del  medesimo  sono  esercitate  dal
presidente del tribunale civile o da un giudice da  lui  delegato,  i
quali dureranno in ufficio tre mesi.  Questo  termine  potra'  essere
prorogato dal ministro di altri tre mesi,  in  caso  di  riconosciuto
bisogno. 
 
  Entro i termini sopraindicati,  si  procedera'  alla  elezione  dei
nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89. 
 
  Eletti i nuovi membri, il presidente  del  tribunale  civile  o  il
giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.