Art. 95. Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, puo' sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potra' essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno. Entro i termini sopraindicati, si procedera' alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89. Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.