(Tariffa-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di  privati,
e' dovuto l'onorario di una lira. 
 
  Se il tempo impiegato per l'operazione  eccede  mezz'ora,  e'  pure
dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva. 
 
  Non e' dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte
ne commette pure la copia. 
 
  Lo  stesso  onorario  e'  dovuto  per  la  collazione  della  copia
dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle  parti  dopo  il
rilascio della copia da parte del notaro. 
 
  Non e' dovuto  alcun  onorario  per  la  ricerca,  l'ispezione,  la
lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di  pubblico
servizio da una Amministrazione governativa.