Art. 20. Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, e' dovuto l'onorario di una lira. Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, e' pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva. Non e' dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia. Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro. Non e' dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una Amministrazione governativa.