Art. 3. Per tutti gli atti che contengono procure generali ad negotia, l'onorario e' di L. 10. Per le procure generali alle liti, di L. 6. Per le procure speciali ad negotia, di L. 5. Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle Corti, di L. 3. Per le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2. Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1. Per le procure alle liti non e' dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco. Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori. Parimente l'onorario e' aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando piu' siano i mandatari con facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro.