Art. 40. Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile. Le dette tasse sono ridotte alla meta', quando l'opera dei periti e' richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro-Aprile.