(Tariffa-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Ove sia necessaria l'opera di periti per la  interpretazione  o  la
riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti
sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile. 
 
  Le dette tasse sono ridotte alla meta', quando l'opera  dei  periti
e' richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato. 
 
                   Visto, d'ordine di Sua Maesta': 
 
            Il ministro di grazia e giustizia e dei culti 
 
                         Finocchiaro-Aprile.