(Tariffa-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Per ogni atto di protesto di cambiale  o  biglietto  all'ordine  in
danaro o in derrate, l'onorario e': 
 
  per somma inferiore alle L. 200, di L. 2; 
 
  da 200 a meno di 500, di L. 2,50; 
 
  da 500 a meno di 1000, di L. 3. 
 
  Quest'onorario  e'  aumentato  di  centesimi  50  ogni   500   lire
successive, purche' non si eccedano le L. 20. 
 
  Oltre questo onorario sara' pure dovuto un diritto di copia per  la
trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero,  giorno
per  giorno  e  per  ogni  facciata,  uguale  a  quello  dovuto   per
l'originale atto di protesto.