Art. 5. Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario e': per somma inferiore alle L. 200, di L. 2; da 200 a meno di 500, di L. 2,50; da 500 a meno di 1000, di L. 3. Quest'onorario e' aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purche' non si eccedano le L. 20. Oltre questo onorario sara' pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.