(Tariffa-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti: 
 
  per i contratti di societa' e di  comunione  di  beni,  sul  valore
delle cose conferite in societa' o poste in comunione; 
 
  per gli atti di divisione sul valore della massa  senza  detrazione
di debiti; 
 
  per gli atti di transizione, sui valori che formano  oggetto  della
medesima; 
 
  per i contratti di locazione, ma ridotti alla meta'; 
 
  per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga
al pagamento, di  quietanza,  di  consenso  per  cessione  di  grado,
riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita,  di
ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo,  a  mente  degli
articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo; 
 
  per gli atti di quietanza l'onorario non puo' essere minore  di  L.
3; per gli altri  atti  o  contratti  indicati  in  questo  articolo,
l'onorario non puo' essere minore di L. 5.