Art. 7. Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti: per i contratti di societa' e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione; per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti; per gli atti di transizione, sui valori che formano oggetto della medesima; per i contratti di locazione, ma ridotti alla meta'; per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo; per gli atti di quietanza l'onorario non puo' essere minore di L. 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non puo' essere minore di L. 5.